“DECALOGO” * NORMA GENERALE: 1) L’adesione all’operazione “Saldi Chiari” comporta per l’operatore commerciale l’impegno a rispettare le norme presenti e future in materia di vendite straordinarie di fine stagione (saldi). * CARTE DI CREDITO: 2) Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carte di credito. * CAMBI MERCE 3) Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale si impegna a sostituire o a rimborsare entro 8 (otto) giorni dall’acquisto, o comunque nel termine più breve possibile, i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti, in conformità con le norme di cui al D. Lgs. n. 206 del 6/9/2005 (Codice del Consumo). 4) Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà sostituito entro 8 (otto) giorni dall’acquisto con prodotti disponibili all’atto della richiesta di sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente, l’operatore commerciale rilascerà un buono d’acquisto di pari importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire, che il cliente dovrà spendere entro i successivi 120 (centoventi) giorni di calendario dalla data di emissione dello scontrino fiscale relativo. In entrambi i casi la sostituzione del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dietro presentazione dello scontrino fiscale relativo. * PROVA PRODOTTI: 5) Durante l’acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha il diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova quei prodotti che per consuetudine non vengono normalmente provati. * UNIFORMITA’ DEI PREZZI: 6) Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo, impegnandosi in caso di variazione del prezzo a praticare la variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente. * RIPARAZIONI: 7) Qualora il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione e dovrà inoltre esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si dichiari espressamente che: “le riparazioni sono a carico del cliente”. * PUBBLICITA’: 8) L’accettazione ed il rispetto del presente decalogo, danno diritto agli operatori commerciali aderenti di esporre nelle proprie vetrine le locandine predisposte e distribuite annualmente dall’Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi. 9) L’operatore commerciale si impegna a tenere presso l’esercizio copia del Decalogo, a disposizione dell’acquirente. * CONTROVERSIE: 10) Nel caso in cui il cliente ritenga non rispettate le norme di cui al presente Decalogo potrà rivolgersi, per iscritto, ad una delle seguenti Associazioni dei consumatori firmatarie dell’accordo: ADICONSUM Via Brambilla, 24 Como - ADOC Via Torriani, 27 Como - CONFCONSUMATORI Via Bellini, 1 Como.